Art. 9.
(Revoca dell'indulto).

      1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
      2. Il beneficio dell'indulto è altresì revocato di diritto laddove, entro dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.